Sulla compensabilità fra crediti nel concordato con riserva

Nell’ipotesi in cui al concordato preventivo “con riserva” faccia seguito la dichiarazione di fallimento della società debitrice, trovandosi in presenza di un fenomeno di consecuzione di procedure concorsuali, non è ammissibile la compensazione fra due crediti, di cui uno sorto dopo il deposito della domanda di concordato preventivo “in bianco” e l’altro precedentemente.

(Tribunale di Lecce, 20 ottobre 2020)