Sul cumulo dell’indennizzo per sinistri stradali

Le somme che il danneggiato si sia visto liquidare dall’ente gestore dell’assicurazione sociale a titolo di rendita per l’invalidità civile vanno detratte dall’ammontare dovuto, allo stesso titolo, dal responsabile civile al predetto danneggiato, giacché quest’ultimo, diversamente, conseguirebbe un importo maggiore di quello cui ha diritto. Le prestazioni previdenziali o indennitarie dell’assicuratore sociale assumono infatti carattere di mera anticipazione rispetto all’assolvimento dell’obbligo a carico del responsabile e al danneggiato non è consentito reclamare un risarcimento del danno superiore rispetto a quello effettivamente sofferto.

(Cassazione Civile, 5 novembre 2020, n. 24633)