Sulla revocatoria ordinaria avviata prima del fallimento e sul diritto del creditore di proseguirla nell’inerzia del curatore
Qualora il curatore del fallimento, che sia subentrato nell’azione revocatoria ordinaria già promossa dal creditore individuale nei confronti del debitore in bonis, ometta di coltivare la domanda – non riproponendola nel giudizio di appello ai sensi dell’art. 346 c.p.c.-, il creditore individuale che sia rimasto in causa e che abbia, invece, riproposto la richiesta di revocatoria in sede di appello riacquista un interesse concreto ed attuale all’esame della domanda.
(Cassazione Civile, 20 novembre 2020, n. 26520)