Le valutazioni del giudice ai fini della dichiarazione di fallimento
In tema di fallimento, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell’applicazione dell’art. 5 l.f., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò proprio perché, non proponendosi l’impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività e alla distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte.
(Cassazione Civile, ordinanza, 10 dicembre 2020, n. 28193)