Concordato preventivo liquidatorio e sopravvenuto decesso del debitore

In tema di concordato preventivo avente natura liquidatoria, ove nel corso dell’esecuzione della procedura sopravvenga la morte del debitore concordatario, è applicabile, in via analogica, l’art. 12 l.f., con la conseguenza che la procedura prosegue nei confronti dei suoi eredi, anche se costoro hanno accettato con beneficio d’inventario, ovvero nel caso previsto dall’art. 528 c.c., nei confronti del curatore dell’eredità giacente.

(Cassazione Civile, 23 novembre 2020, n. 26567)