Il privilegio artigiano nella procedura di ammissione al passivo
Il privilegio spettante ai crediti della “impresa artigiana definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti”, ex art. 2751-bis c.c., n. 5), (come novellato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, conv. dalla l. 4 aprile 2012, n. 35) è riconoscibile, ai sensi della l. 8 agosto 1985, n. 443, art. 3, comma 2, (cd. “legge -quadro per l’artigianato”), come modificato dalla l. 20 maggio 1997, n. 133, art. 1, comma 1, e dalla l. 5 marzo 2001, n. 57, art. 13, comma 1, anche alle società consortili costituite in forma di s.r.l., sempre che ricorrano i presupposti di cui all’art. 5, comma 3 predetta legge-quadro.
(Cassazione civile sez. I, 20 gennaio 2021, n. 978)