Il minore costituisce una parte sostanziale del procedimento diretto a stabilire le modalità di affidamento

E’ illegittima la mancata audizione della figlia undicenne di una coppia in assenza di adeguata motivazione sulla sua capacità di discernimento (l’esclusione è stata fondata sullo stato di estrema tensione dei rapporti tra le parti, contrapposizione ed elevata conflittualità), dovendosi ritenere contraddetto il principio secondo cui «il minore costituisce una parte sostanziale del procedimento diretto a stabilire le modalità di affidamento, per cui, essendo portatore di interessi contrapposti e diversi da quelli dei genitori, ha diritto di esporre le proprie ragioni nel corso del processo, a contatto diretto con l’organo giudicante».

(Cassazione Civile, 25 gennaio 2021, n. 1474)