La rappresentanza nella manifestazione del voto concordatario
Nella procedura di concordato preventivo, la manifestazione di voto del creditore, che è prevista nella Legge Fall., art. 178, comma 4, può essere data anche per mezzo di un rappresentante. Per tale riguardo, è richiesto che la procura sia conferita nel rispetto delle forme prescritte da questa norma per l’esercizio del voto; non è richiesto, invece, che la stessa sia attribuita con “mandato speciale”.
(Cassazione Civile, 25 gennaio 2021, n. 1518)