Mancanza di autorizzazione a stare in giudizio e possibile sanatoria
La mancanza di autorizzazione del giudice delegato al curatore perché intraprenda un giudizio, concernendo un’attività svolta nell’esclusivo interesse del fallimento procedente, è suscettibile di sanatoria con effetto ex tunc, anche mediante successiva autorizzazione nel corso del processo, purché l’inefficacia degli atti non sia stata nel frattempo già accertata e sanzionata dal giudice. La sopravvenuta sanatoria con effetto ex tunc comporta il venir meno della condizione di carenza di autorizzazione ad assumere l’iniziativa processuale e ne determina, comunque, l’infondatezza, a prescindere dalla condivisibilità o meno delle ragioni addotte a suo suffragio.
(Cassazione Civile, ordinanza 2 febbraio 2021, n. 2280)