Sull’insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare
L’insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare successivamente alla declaratoria di fallimento non è soggetta al termine di decadenza previsto dall’art. 101, comma 1 e 4, l.fall. ma incontra il limite temporale di un anno decorrente dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare o dalla maturazione del credito.
(Cassazione Civile, 9 febbraio 2021, n. 3165)