Lo studio legale associato ed il privilegio professionale
Non compete il privilegio previsto dall’art. 2751 bis, n. 2, c.c. per il lavoro professionale esercitato in forma associata, perché in tali casi il credito per il compenso, riferibile alla società tra professionisti o all’associazione come parte del rapporto contrattuale, sconta necessariamente una seppur minima remunerazione del capitale. Per ottenere il riconoscimento del privilegio in parola occorre accertare se il contratto si instauri tra il singolo professionista ed il cliente, ovvero tra questi e il soggetto collettivo nel quale il professionista risulti organicamente inserito quale prestatore d’opera qualificato: solo nel primo caso, infatti, il credito è assistito dalla causa di prelazione dell’art. 2751 bis, n. 2, c.c., corrispondendo alla remunerazione di una prestazione lavorativa personale, ancorché comprendente anche le spese organizzative necessarie per il suo autonomo svolgimento.
(Tribunale di Alessandria, 23 febbraio 2021)