Sulla responsabilità da cose in custodia gravante sul committente

Nei confronti di terzi danneggiati dall’esecuzione di opere effettuate in forza di contratto di appalto, il committente è gravato dalla responsabilità oggettiva di cui all’art. 2051 c.c.. Tale responsabilità non può venir meno per la consegna dell’immobile all’appaltatore ai fini dell’esecuzione delle opere stesse e trova limite esclusivamente nel caso fortuito.

(Cassazione Civile , 17 marzo 2021, n. 7553)