Nullità parziale nel contratto di fideiussione

Laddove una fidejussione contenga clausole conformi allo schema predisposto dall’ABI e dichiarate contrarie alla normativa antitrust per violazione dell’art. 2 comma 2 lettera a) L. n. 287/1990 dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005, si ha nullità delle singole clausole, e non già dell’intero contratto, ai sensi dell’articolo 1419 c.c..

(Tribunale di Reggio Emilia, 4 marzo 2021, n. 268)