Sulla valenza del parere di congruità del Consiglio dell’Ordine
La rilevanza del parere del Consiglio dell’Ordine come prova concorrente del credito professionale si esaurisce nella fase monitoria ai fini della sola emissione dell’ingiunzione di pagamento, valendo nella successiva opposizione, ove contestato, quale mera dichiarazione asseverata ed unilaterale del difensore priva di valenza probatoria.
(Cassazione Civile, ordinanza 18 marzo 2021, n. 7618)