Le norme sulle distanze legali valgono tra fondi privati e non quando si tratti di opera costruita su area di proprietà demaniale
L’art. 873 c.c., che regola la distanza da osservarsi tra costruzioni su fondi finitimi non è applicabile alle costruzioni erette su suolo pubblico (nella specie, chiosco per vendita di bevande collocato sul marciapiede di una piazza), in confine con i fondi dei proprietari frontisti, ai quali spetta soltanto l’uso normale delle piazze e delle strade e l’eventuale limitazione di tale uso non lede un diritto soggettivo del frontista ma può ledere soltanto l’interesse occasionalmente protetto alla conservazione dei vantaggi derivanti da detto uso normale, come la visuale, l’accesso.
(Cassazione Civile, 19 marzo 2021, n. 7857)