Sul danno risarcibile dagli amministratori per mala gestio
In tema di azione di responsabilità per mala gestio ex art. 146, comma 2, l. fall., il danno risarcibile può essere determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare. Tale criterio, però, può essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa del danno, cui può farsi ricorso quando l’attore abbia allegato un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato ed abbia indicato le ragioni che gli hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore medesimo.
(Cassazione Civile, 9 aprile 2021, n. 9458)