Sull’onere della prova del danno da emotrasfusione

Nella controversia tra il paziente che assuma di avere contratto un’infezione in conseguenza di una emotrasfusione e la struttura sanitaria ove quest’ultima venne eseguita, non è onere del primo allegare e provare che l’ospedale abbia tenuto una condotta negligente o imprudente nella acquisizione e nella perfusione del plasma, ma è onere della seconda allegare e dimostrare di avere rispettato le norme giuridiche e le “leges artis” che presiedono alle suddette attività.

(Cassazione Civile, ordinanza 22 aprile 2021, n. 10592)