Sull’obbligo di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale
La responsabilità dell’amministratore di società a responsabilità limitata che abbia interamente perso il capitale sociale non sorge automaticamente dalla mera prosecuzione dell’attività d’impresa, consentita entro i limiti di cui all’art. 2486 c.c., bensì consegue alla gestione in chiave non conservativa della società, riconducibile all’assunzione di nuovi impegni e obbligazioni.
(Tribunale di Napoli, sez. Impresa, 8 marzo 2021)