Sull’inadempimento dell’advisor
La redazione di un piano di concordato preventivo affetto da mancanze afferenti ad aspetti basilari della procedura tali da comportare vizi di così grave portata da rendere il piano concordatario palesemente inidoneo a perseguire la causa concreta attribuitagli dal legislatore (e cioè il superamento della crisi dell’impresa realizzato attraverso il soddisfacimento, seppur minimale, dei creditori secondo le modalità ed i tempi appositamente previsti), comporta per l’advisor che lo ha ideato ed elaborato, la responsabilità per grave inadempimento della prestazione professionale assunta e la conseguente necessità di risarcire il danno patito dalla società in crisi in conseguenza di tale condotta, costituito, nella specie, dall’ammontare delle somme inutilmente versate al professionista.
(Tribunale di Padova, 9 marzo 2021, est. Dott. Marzella)