Il condominio è obbligato ad adottare tutte la misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno
L’obbligo di custodia del condominio e i corrispondenti poteri dell’amministratore non vengono meno nemmeno allorquando siano appaltati a terzi lavori riguardanti le parti comuni dell’edificio condominiale, di norma ricorrendo in tal caso l’ipotesi della concustodia, sicché il condominio e l’amministratore sono responsabili del danno alla persona patito da uno dei condomini o da un terzo derivante dalla cosa in custodia anche laddove trattisi di insidia creata dall’impresa appaltatrice (nel caso di specie sussiste quindi la concorrente responsabilità del condominio, in persona dell’amministratore, e della ditta appaltatrice dei lavori di manutenzione ordinaria della piscina condominiale, in relazione alla morte di una minore, annegata perché rimasta incastrata con un braccio nella griglia di scolo).
(Cassazione Civile, ordinanza, 19 maggio 2021, n. 13595)