Sul risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale

L’uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima (nella specie relativa alla morte di un bambino di quattro anni, confermata la decisione di appello, in riferimento al notorio stravolgimento della vita familiare causato dalla perdita improvvisa di un figlio di meno di 4 anni e ciò sulla base dello stretto vincolo di parentela, dell’intangibilità della sfera degli affetti, dell’età della vittima e dei verosimili radicali cambiamenti dello stile di vita, conseguenti alla sofferenza interiore determinata dalla consapevolezza della perdita del rapporto parentale).

(Cassazione Civile, 25 maggio 2021, n. 14422)