Sul dovere del genitore di mantenere i figli

Non sono dovuti gli alimenti, per difetto dei presupposti di legge, alla figlia naturale che non ha provato di versare in stato di bisogno e di essere nell’impossibilità di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento o comunque che sia intervenuto un mutamento delle condizioni economiche proprie o del padre, considerato, oltretutto, che le accresciute necessità economiche della ragazza erano esclusivamente dipendenti da una scelta personale (alla figlia i Giudici hanno comunque contestato un trasferimento illogico dalla propria città alla Capitale che le ha comportato maggiori spese).

(Cassazione Civile, ordinanza, 3 giugno 2021, n. 15473)