Sull’opponibilità al terzo del diritto reale di servitù
Nel sistema tavolare vigente nelle province dei territori già appartenuti al dissolto Impero austro-ungarico, ferma la possibilità di chiedere l’accertamento dell’usucapione nei confronti di coloro contro i quali si è verificato l’acquisto per il decorso del tempo, un diritto reale sorto su un fondo per usucapione non è opponibile al terzo che abbia acquistato il fondo con atto intavolato in buona fede prima dell’iscrizione della sentenza o della domanda di usucapione, quand’anche si tratti di un diritto reale limitato e, quindi, compatibile con il diritto di proprietà.
(Cassazione Civile, 6 luglio 2021, n. 19054)