Anche la zona non asfaltata posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale è sottoposta al controllo del gestore/proprietario della strada
È configurabile la responsabilità per cosa in custodia a carico del proprietario o concessionario della strada, stante la disponibilità e la possibilità effettiva di controllo della situazione della circolazione stradale, delle carreggiate e delle zone pertinenti, riconducibile ad un rapporto di custodia. Con l’obbligo per tali soggetti di mantenere, gestire e pulire le strade nonché di prevenire e segnalare qualsiasi situazione di pericolo, non solo sulla strada ma anche in prossimità della stessa, o meglio nella zona posta tra il margine della carreggiata e la banchina (fattispecie relativa al sinistro occorso al conducente di una autovettura che a causa del manto stradale usurato e bagnato dalla pioggia era finito fuori strada, urtando contro la roccia lavica che si trovava a margine della carreggiata).
(Cassazione Civile, 9 luglio 2021, n. 19610)