Sul fallimento in estensione di una società di fatto ex art. 147 L.F.

Ai fini della dichiarazione di fallimento di una società di fatto occorre avere riguardo all’indebitamento della società di fatto in sé e per sé e non all’indebitamento pregresso di una delle socie di fatto, perché il fallimento in estensione opera seguendo la direzione società di fatto – socio e non viceversa; tuttavia occorre considerare che proprio perché la società di fatto non ha una contabilità sua propria, appunto perché non esiste una società formalizzata, per stabilire se esiste un indebitamento della società di fatto che determini poi il fallimento in estensione, occorre considerare se successivamente alla costituzione di detta società vi siano debiti insorti iscritti nella contabilità delle società socie e di quale entità sia il suddetto indebitamento.

(Corte d’Appello di Firenze, 6 luglio 2021)