L’utente della strada deve rispettare il minimale e generale obbligo di prudenza e diligenza

Accertato il carattere colposo della condotta tenuta dal danneggiato e l’imprevedibilità / inevitabilità di tale condotta da parte del custode, si assiste ad un’interruzione del nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso: l’iniziale (apparente) riconducibilità dell’evento alla cosa in custodia provata (già) dal danneggiato, qualora venga successivamente provato dal custode il caso fortuito, regredisce a mera occasione o “teatro” della vicenda produttiva di danno, atteso che la condotta colposa del danneggiato assume efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell’evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente (nella specie il Tribunale ha rigettato la domanda perché in presenza di una cosa connotata da pericolosità manifesta e visibile, quale è la pavimentazione in pavé che per sua natura è disconnessa e non uniforme, l’utente non aveva rispettato il minimale e generale obbligo di prudenza e diligenza, che consiste nel guardare dove posa i piedi, così da evitare il pericolo derivante dalla pavimentazione irregolare).

(Tribunale di Milano, 6 luglio 2021)