Sulla salvaguardia della stabilità del minore in ambito scolastico

In caso di contrasto tra i genitori circa le modalità di prosecuzione del percorso scolastico dei minori (la madre, intendendo far loro continuare gli studi presso una scuola privata, di impostazione religioso cristiana e da questi già frequentata negli anni precedenti; il padre, preferendo, invece, dar loro un’educazione di ispirazione laica e pluralista, con correlata iscrizione a una scuola pubblica) è certamente rispondente al preminente interesse dei minori quello di rimanere nell’istituto scolastico frequentato negli anni passati, al fine di garantire loro – quantomeno sino alla conclusione dei rispettivi anni scolastici – la stabilità e la continuità delle quali hanno bisogno, tenuto conto della recente separazione dei genitori.

(Cassazione Civile, 27 luglio 2021, n. 21553)