La nozione di circolazione è estesa a qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla sua funzione abituale (anche su area privata).
Ai fini dell’operatività della garanzia r.c.a., è necessario che il veicolo, nel trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, non solo sotto il profilo logico, ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l’uso che in concreto se ne faccia, sempreché essa rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo, la copertura assicurativa dovendo riguardare tutte le attività cui il veicolo è destinato e per cui lo stesso circola su strada, a prescindere dalla natura pubblica o privata dell’area di relativa collocazione. Pertanto, l’assicurazione copre il danno da uso dell’auto anche in zone private, quale è, ad esempio, la rampa di accesso ad un garage.
(Cassazione Civile, Sez. Unite, 30 luglio 2021, n. 21983)