Esclusa la prededucibilità del credito dell’avvocato per l’attività a favore della società ma contro il concordato
In tema di prededuzione in sede fallimentare, l’art. 111, comma 2, l. fall. considera prededucibili i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali individuandoli dunque sulla base di un doppio criterio, cronologico e teleologico. Ciò posto, non è comunque sufficiente che un credito sorga durante la pendenza della procedura concorsuale, dovendo il professionista fornire la prova di adeguatezza finalistica dell’attività espletata rispetto ai compiti della procedura.
(Cassazione Civile, ordinanza, 10 agosto, n. 22604)