Installazione di videocamere e pregiudizio (effettivo) alla riservatezza
Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale per violazione del diritto alla riservatezza – conseguente all’installazione di videocamere -, è necessario che l’offesa sia grave, ossia che il diritto sia inciso oltre una soglia minima, cagionando un pregiudizio effettivo. Occorre cioè una certa soglia di offensività, che renda il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela. Per valutare il livello della gravità della lesione e della serietà del danno deve procedersi ad un giudizio di bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e quello della tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo laddove sia superato il pregiudizio di tollerabilità e il pregiudizio non sia futile.
(Tribunale di Palermo, 16 marzo 2021, n. 912)