La rimodulazione del contratto originario non sana l’invalidità del contratto quadro
In tema di contratto di interest rate swap concluso senza accordo quadro redatto per iscritto con un intermediario, il quale in seguito sia stato incorporato in altra società intermediaria, già legata al medesimo investitore da un valido contratto quadro, la c.d. rimodulazione del contratto originario di swap – mediante il recesso anticipato dell’investitore e la contestuale conclusione di un nuovo contratto direttamente con l’intermediario incorporante – comporta che il requisito della forma scritta del contratto quadro ex art. 23 t.u.f. sussista solo con riguardo alla nuova operazione, lasciando permanere l’invalidità della prima per difetto di tale requisito.
(Cassazione Civile, 6 settembre 2021, n. 24015)