Sulla contraffazione indiretta
Sussiste contraffazione indiretta (c.d. contributory infringement) qualora vi sia l’utilizzo e la pubblicizzazione degli insegnamenti per la realizzazione di un prodotto coperto da tutela brevettuale. Il pregiudizio subito dal titolare di tale diritto di privativa deve essere ristorato mediante liquidazione del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale (quest’ultimo determinato nella misura del 25% del primo).
(Tribunale di Venezia, 9 giugno 2021)