Sono gravi difetti i vizi che influiscono negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell’opera
In tema di appalto privato, configurano gravi difetti dell’edificio, a norma dell’art. 1669 c.c., anche le carenze costruttive dell’opera che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento o la funzionalità o l’abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione sia avvenuta con materiali inidonei o non a regola d’arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell’opera, purché tali da influire negativamente ed in modo considerevole sul suo godimento e da comprometterne la normale utilità in relazione alla sua destinazione economica e pratica, e per questo eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici.
(Cassazione Civile, ordinanza, 19 ottobre 2021, n. 28859)