Vizi del consenso nell’appalto ed annullabilità del contratto

In tema di vizi del consenso deve essere annullato ex artt. 1427 e 1439 c.c. il contratto di appalto avente ad oggetto il rifacimento della pavimentazione di uno stabilimento industriale ove l’appaltatore, ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, abbia carpito il consenso del committente mediante modalità fraudolente costituite dall’utilizzo durante la prova campione di materiali o prodotti diversi da quelli convenuti per la prova. Il contratto di appalto successivamente stipulato è affetto da dolo determinante dell’appaltatore e deve essere annullato con conseguente onere restitutorio di quanto versato dal committente a titolo di anticipo sull’opera. (Nella specie è stato annullato il contratto di appalto avendo ritenuto provate le circostanze relative all’utilizzo, non dichiarato, da parte dell’appaltatore, nella fase della prova campione, di un materiale ulteriore rispetto al prodotto commerciale che era stato convenuto).

(Tribunale di Milano, 10 novembre 2021)