Non occorre la forma scritta per il mandato senza rappresentanza concluso per l’acquisto di beni immobili

Non occorre la forma scritta per il mandato senza rappresentanza concluso per l’acquisto di beni immobili, trattandosi di atto avente efficacia obbligatoria, ed essendo invece la forma scritta prevista per l’atto che realizza l’effetto reale. Di conseguenza, essendo valido anche un mandato non stipulato per iscritto, è altresì configurabile un atto ricognitivo di quel mandato, che non ha ad oggetto un atto nullo – per difetto di forma – ma ha la funzione di accertare l’esistenza ed il contenuto di quel mandato.

(Cassazione Civile, 13 dicembre 2021, n. 39566)