Non spetta alcun risarcimento al proprietario in caso di recesso del conduttore che esercita un’attività vietata dal regolamento condominiale
Non può dirsi fondata l’azione proposta dal condomino nei confronti del condominio per le assunte molestie arrecate da quest’ultimo al conduttore di unità immobiliare locata dal primo, ove la gestione condominiale adotti provvedimenti per curare l’osservanza del regolamento di condominio, invitando il condomino locatore al rispetto di un divieto regolamentare di destinazione. Tale condotta non costituisce atto illecito, e non può, quindi, porsi a fondamento di una responsabilità risarcitoria collettiva del condominio (fattispecie relativa alla azione di risarcimento dei danni correlati al recesso della conduttrice dalla locazione di unità immobiliare di proprietà del ricorrente, il quale aveva sostenuto che il recesso della conduttrice fosse stato conseguente alla illecita condotta mantenuta dal Condominio al fine di far valere l’incompatibilità dell’attività di “comunità alloggio” di assistenza per anziani e disabili svolta nell’immobile locato).
(Cassazione Civile, ordinanza, 7 gennaio 2022, n. 277)