Pubblicità televisiva di un dispositivo medico privo di autorizzazione ministeriale

Sulla premessa che deve intendersi come “dispositivo medico” rientrante nell’ambito di applicabilità dell’art. 1, comma 2, lett. a), D.lgs. n. 46 del 1997 ogni strumento od apparecchio che sia in concreto dotato di una idoneità a produrre effetti terapeutici benefici su uno o più degli apparati od aspetti funzionali dell’organismo umano anche con finalità di riabilitazione fisioterapica – dell’illecito amministrativo ricondotto alla loro pubblicità televisiva in assenza della prescritta autorizzazione ministeriale come prescritta dal D.lgs. n. 46 del 1997, art. 21, nella vigenza della disciplina dettata dal testo unico della radiotelevisione prima che fosse modificato dal D.lgs. n. 44 del 2010, rispondono, oltre al produttore del dispositivo, il direttore responsabile della rete televisiva e la società titolare dell’emittente.

(Cassazione Civile, 26 gennaio 2022, n. 2336)