Il ritardo nel completamento dei lavori costituisce inadempimento ex art. 1453 c.c.
Il collaudo comprende tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore anche l’esame delle riserve dell’appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento. Detto ciò, il ritardo nel completamento delle opere per cui è causa non costituisce fattispecie che rientri nell’ambito dell’esecuzione del collaudo di opere pubbliche, non afferendo a questione tecnico-contabile; esso, piuttosto, integra, alla stregua della richiamata giurisprudenza, una forma d’inadempimento contrattuale, di cui agli artt. 1453 ss., c.c., che l’ente committente può far valere nel termine di prescrizione.
(Cassazione Civile, ordinanza, 25 gennaio 2022 n. 2075)