Comunione e contratto di locazione ultra-novennale con preventiva rinunzia al diniego di rinnovo
Costituisce atto di straordinaria amministrazione della comunione la stipula di un contratto di locazione ad uso diverso per la durata di nove anni con rinnovo automatico di sei anni e con la preventiva rinunzia, da parte dei locatori, alla facoltà di recesso alla prima scadenza. Nell’ipotesi in cui manchi il consenso di tutti i partecipanti alla comunione (in qualità di locatori) a siffatta stipula, il comproprietario non locatore ha diritto al risarcimento dei danni qualora siffatta attività risulti pregiudizievole per gli interessi della comunione, come nell’ipotesi in cui sia stato convenuto un canone irrisorio rispetto all’effettivo valore locativo dell’immobile. In tal caso spetta allo stesso il risarcimento dei danni patrimoniali subiti in proporzione alla sua quota di proprietà.
(Tribunale di Benevento, 14 gennaio 2022, Dott. Consolante)