Il criterio di funzionalità e la prestazione del professionista nell’ambito delle procedure concorsuali
Il credito del professionista, incaricato dal debitore di svolgere l’attività necessaria per l’accesso al concordato preventivo, è prededucibile, anche nel successivo fallimento, se la prestazione è stata funzionale alle finalità della prima procedura (ossia del concordato preventivo). La valutazione della strumentalità della prestazione, ad opera del giudice di merito, avviene ex ante e riguarda la circostanza che l’intervento del professionista abbia contribuito “con inerenza necessaria” alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa. E’ inoltre, è necessario che il debitore venga ammesso alla procedura in modo che i creditori, a cui la proposta è rivolta, possano esprimersi su di essa.
(Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 31 dicembre 2021 n. 42093)