Se il turista a causa dell’emergenza pandemica non può partire, il tour operator deve rimborsare il viaggio
Il contratto di pacchetto turistico, stipulato tra il tour operator/l’agenzia ed il consumatore, si qualifica come contratto a prestazioni corrispettive, sicché nel caso di impedimento soggettivo del fruitore della prestazione si applica l’art. 1463 c.c., nell’ipotesi in cui, pur se normativamente non specificatamente prevista, la causa concreta del contratto, consistente nella fruizione di un viaggio con finalità turistica, diviene inattuabile per una causa di forza maggiore, non prevedibile e non ascrivibile alla condotta dei contraenti, con conseguente estinzione dell’obbligazione e diritto di richiedere la restituzione delle somme già versate. Il fatto imprevedibile ed imprevisto può riguardare tanto il turista in prima persona quanto il (turista) suo prossimo congiunto. (Nel caso di specie, la situazione pandemica in atto, connessa alla preesistente patologia di epatite autoimmune della turista, riguardando tanto quest’ultima quanto il turista suo prossimo congiunto, come tale è stata ritenuta idonea ad impedire la fruizione dei servizi acquistati).
(Tribunale di Lodi, ordinanza, 22 gennaio 2022)