La responsabilità dell’appaltatore nel contratto di appalto
In generale, l’appaltatore può rispondere delle difformità e dei vizi dell’opera soltanto se essi concernano le prestazioni specificamente previste nel contratto di appalto, da ritenersi perciò corrispondenti alle istruzioni e alle aspettative del committente, il quale, se volesse inserire ulteriori interventi nel contratto di appalto, dovrebbe richiederli all’appaltatore ricontrattando le conseguenti pattuizioni da concordare in via ulteriore.
(Cassazione Civile, 9 febbraio 2022, n. 4076)