Sì al fallimento anche senza risoluzione del concordato

Nella disciplina della legge fallimentare risultante dalle modificazioni apportate dal d.lgs. n. 5/2006 e dal d.lgs. n. 169/2007, il debitore ammesso al concordato preventivo omologato che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari può essere dichiarato fallito, su istanza dei creditori, del P.M. o sua propria, anche prima ed indipendentemente dalla risoluzione del concordato ex art. 186 L. Fall..

(Cassazione Civile, Sez. Unite, 14 febbraio 2022, n. 4696)