Caparra confirmatoria versata con assegno privo di data
Allorquando la caparra venga costituita mediante consegna di un assegno bancario, il comportamento del prenditore del titolo (promittente venditore) che, dopo averne accettato la consegna, ometta poi di porlo all’incasso, trattenendo comunque l’assegno e non restituendolo all’acquirente, è contrario a correttezza e buona fede e comporta a carico del prenditore l’insorgenza di tutti gli effetti che, nel contesto dell’operazione contrattuale compiuta dalle parti, conseguivano all’integrale versamento della caparra: a partire, appunto, da quello costituito dall’impossibilità per il prenditore di dedurre il mancato incasso dell’assegno quale inadempimento della controparte all’obbligo di versare l’intera somma pattuita quale caparra confirmatoria.
(Cassazione Civile, 31 marzo 2022, n. 10336)