Sulla disdetta (PEC) del contratto di locazione fra imprese
La decisione del giudice del merito di considerare inefficace la disdetta del contratto di locazione tra imprese, in quanto inviata a mezzo PEC, e non a mezzo di raccomandata r/r, non è giuridicamente corretta. Il d.lg. n. 82 del 2005, art. 48, comma 2 disponendo che “La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta”, ha equiparato la raccomandata postale alla trasmissione del documento via PEC , mentre l’art. 16, commi 6 e 9 d.l. n. 185 del 2008, nell’imporre a tutte le imprese un indirizzo di posta elettronica certificata, ha previsto che le comunicazioni tra imprese (“i soggetti di cui al comma 6”) possano essere inviate con lo strumento della posta elettronica certificata, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accertarne l’utilizzo, e ciò in deroga al d.P.R. n. 68 del 2005, art. 4.
(Cassazione Civile, 12 aprile 2022, n. 11808)