Sulla liquidazione del danno morale in seguito ad un incidente stradale
La liquidazione del danno morale, quale sofferenza interiore patita dalla vittima dell’illecito, deve effettuarsi con riferimento al momento dell’evento dannoso ed alle caratteristiche dello stesso, mentre non incidono su di essa fatti ed avvenimento successivi, quale la morte del soggetto leso.
(Cassazione Civile, ordinanza, 13 aprile 2022, n. 12060)