Responsabilità solidale anche se le condotte lesive sono autonome e i titoli diversi

Ai fini della responsabilità solidale di cui all’art. 2055, primo comma, cod. civ., che è norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell’art. 41 cod. pen., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale), in quanto la norma considera essenzialmente l’unicità del fatto dannoso, e tale unicità riferisce unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità di norme giuridiche violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, per modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l’evento dannoso e gli altri fatti ridotti al semplice rango di occasioni.

(Cassazione Civile, Sez. Unite, 27 aprile 2022, n. 13143)