Risoluzione del contratto di vendita dell’auto usata per manomissione del contachilometri

Ai fini dell’esclusione della garanzia per i vizi della cosa venduta, l’art. 1491 c.c. non richiede il requisito dell’apparenza, ma quello della facile riconoscibilità del vizio. Ed è proprio siffatto onere che può essere richiesto al compratore, ai sensi dell’art. 1491 c.c., il quale non postula una particolare competenza tecnica, né il ricorso all’opera di esperti, ma è circoscritto alla diligenza occorrente per rilevare i difetti di facile percezione da parte dell’uomo medio. Sebbene il grado della diligenza esigibile da parte dell’acquirente debba essere apprezzato in relazione al caso concreto, compresa la stessa qualità dell’acquirente, tuttavia non può spingersi sino al punto di postulare il ricorso ad indagini con mezzi altamente specialistici (nel caso di specie, relativo alla vendita di un veicolo usato, il vizio lamentato, costituito dall’alterazione del contachilometri, era emerso solo a seguito di apposito accertamento tecnico. Quindi non poteva escludersi l’operatività della garanzia ex art. 1491 c.c., in quanto tale eventualità può verificarsi solo quando l’acquirente sia posto nella condizione di conoscere o riconoscere la reale ed esatta entità dei vizi o difetti, condizione non verificatasi al momento della compravendita, ma solo successivamente).

(Cassazione Civile, ordinanza, 20 aprile 2022, n. 12606)