Sulla responsabilità del notaio che non effettua le verifiche nei registri immobiliari
Ricorre la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione dell’intero danno. Ne consegue che deve ritenersi sussistente il vincolo della solidarietà tra il notaio rogante l’atto di compravendita ed il venditore dell’immobile nell’ipotesi in cui l’acquirente abbia subito l’evizione del bene in forza di un pignoramento trascritto e della cui esistenza il notaio non lo aveva informato.
(Cassazione Civile, ordinanza, 16 maggio 2022, n. 15512)