Sulla responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza

Ricorre la responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza qualora l’attivazione degli stessi in modo conforme ai doveri della carica avrebbe consentito di evidenziare gli illeciti gestori e di prevenire ulteriori danni alla società ed ai suoi creditori. Nel caso in cui ricorra un’inerzia colpevole dei sindaci, che non hanno adeguatamente vigilato sulla condotta gestoria degli amministratori, non vale ad escludere la responsabilità dei membri del collegio sindacale né il fatto di essere stati tenuti all’oscuro degli illeciti da parte dell’organo gestorio, né l’assunzione della carica dopo l’effettiva realizzazione degli atti contrari alla corretta gestione dell’impresa: una volta assunto l’incarico, ciascun sindaco deve infatti diligentemente verificare la situazione della società e porvi rimedio, risultando responsabile se la sua attivazione in modo conforme ai doveri della carica avrebbe consentito di far emergere gli illeciti gestori e di prevenire la creazione di ulteriori danni alla società ed al ceto creditorio.

(Cassazione Civile, ordinanza, 11 maggio 2022, n. 14873)